Autorizzazione per passo carraio
Struttura organizzativa responsabile dell’istruttoria
AREA IV Ripartizione Polizia Amministrativa Responsabile: Isp. C. P.M. Antonino BRIGANTI |
Di cosa si tratta
Il passo carrabile o carraio come definito all’art. 3 del Nuovo Codice della Strada (C.d.S.) è “l’accesso (da un’area pubblica) ad un’area laterale (privata) idonea allo stazionamento di uno o più veicoli”.
In pratica è un’apertura delimitata da cancello, portone, sbarra, catena o altro apposito manufatto, che deve consentire il transito e lo stazionamento di un veicolo.
Il C.d.S. all’art. 22 ed il relativo Regolamento di attuazione stabiliscono che i nuovi accessi devono essere autorizzati dall’ente proprietario della strada e individuati con specifico cartello stradale, mentre gli accessi già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle attuali prescrizioni.
Sul cartello di passo carraio è riportato il segnale di divieto di sosta, il nome e lo stemma dell’ente pubblico proprietario della strada, il numero e l’anno di rilascio della concessione di passo carrabile. Il cartello istituisce il divieto di sosta con rimozione dei veicoli limitatamente al lato dell’accesso e per la sola larghezza del passo carrabile e va affisso sul confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico in maniera che sia ben visibile dalla strada.
L’autorizzazione, nel caso di accesso da strada comunale, va obbligatoriamente richiesta al Comune nei seguenti casi:
- A) apertura di un nuovo accesso carraio;
- B) modifiche di accessi carrai esistenti (relative al posizionamento o alle dimensioni);
- C) regolarizzazione di passi carrai preesistenti alla data di entrata in vigore del C.d.S. (1° gennaio 1993).
Normativa di riferimento
- Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” art. 22;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione N.C.d.S.” art. 46;
- Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Modalità per rilascio autorizzazione per passo carraio
Qualsiasi persona fisica o giuridica avente titolo ad eseguire lavori in un determinato immobile.
Richiesta Autorizzazione Passo Carraio o Richiesta Voltura Autorizzazione Passo Carraio o regolarizzazione di un passo carraio preesistente al 1° gennaio 1993, deve essere presentata al protocollo generale del Comune di Corleone compilando la seguente modulistica:
Richiesta Autorizzazione Passo Carraio
Richiesta Voltura Autorizzazione Passo Carraio
Richiesta Rinnovo Aut. Passo Carraio
La domanda di autorizzazione prevede il pagamento di n. 2 marche da bollo, una per l’istanza ed una per il provvedimento di autorizzazione.
Termine di conclusione del procedimento
I tempi per il rilascio dell’autorizzazione sono di 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
E’ importante sapere che:
– La domanda di autorizzazione per accesso carraio deve essere presentata esclusivamente quando l’accesso all’area privata avviene direttamente da viabilità/spazio pubblico o di uso pubblico.
– L’autorizzazione non è richiesta per gli accessi aperti tra strade o aree private, in tal caso attinenti rapporti tra privati.
– L’ottenimento dell’autorizzazione di apertura/modifica accesso carraio non costituisce titolo abilitativo per l’esecuzione di eventuali opere edilizie connesse alla realizzazione o modifica dello stesso (ad es. contestuale realizzazione di un cancello), che devono essere subordinate alla presentazione di una separata pratica edilizia.
– Il richiedente acquista personalmente il cartello presso i negozi specializzati sul quale andrà scritta la dicitura Città di Corleone ed il numero di autorizzazione. Il possesso dell’autorizzazione è necessario per legge; la presenza del cartello è necessaria per rendere effettivo il divieto di sosta permanente ed esercitare i diritti connessi.
Ultimo aggiornamento
31 Gennaio 2021, 10:14