Il Regolamento

 

 

 

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Principi generali
Articolo 4 – I cittadini attivi
Articolo 5 – Patto di collaborazione

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 11 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Articolo 12 – Facilitazioni
Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 14 – Formazione
Articolo 15 – Autofinanziamento

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale
Articolo 17 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 – Formazione per prevenire i rischi
Articolo 19 – Riparto delle responsabilità
Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Clausole interpretative
Articolo 22 – Entrata in vigore e sperimentazione
Articolo 23 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa
Articolo 24 – Disposizioni transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
  2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell’amministrazione comunale.
  1. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l’erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

  1. beni comuni: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all’esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all’interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
  2. Comune o amministrazione: il Comune di Corleone nelle sue diverse articolazioni
    Istituzionali e organizzative;
  3. cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
  4. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale;
  5. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
  6. patto di collaborazione: l’atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
  7. cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita l’integrazione, genera salute e rafforza i legami di comunità;
  8. rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica:
  9. gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
  10. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  11. Ufficio per l’Amministrazione condivisa: è l’ufficio comunale trasversale ai Settori Comunali, con personale appartenente anche ai diversi Settori sotto il coordinamento dell’Ufficio di Staff.

 Articolo 3 – Principi generali

  1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  2. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l’amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
  3. pubblicità e trasparenza: l’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
  4. responsabilità: l’amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili; d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
  5. pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
  6. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
  7. sostenibilità: l’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
  8. proporzionalità: l’amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
  9. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
  10. informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
  11. autonomia civica: l’amministrazione riconosce il valore costituzionale dell’autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
  12. prossimità e territorialità: l’amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – I cittadini attivi

  1. L’intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
  2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
  3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l’impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
  4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
  5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Articolo 5 – Patto di collaborazione

  1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
  2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
  3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  1. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  2. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  3. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  4. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
  5. l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
  6. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
  7. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
  8. l’eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l’inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
  9. le cause  e  le  modalità  di  esclusione  di  singoli  cittadini  per  inosservanza  del  presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
  10. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
  11. le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

  1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione
  2.  L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
  • assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
  • consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
  • garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l’amministrazione.
  1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua un’unità organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dell’amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa, denominata Ufficio per l’amministrazione condivisa (d’ora innanzi Ufficio):
  1. attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
  2. raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
  3. monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
  4. raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto
  1. L’Ufficio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

  1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso l’Ufficio secondo un modello che verrà messo a disposizione sul portale del Comune.
  2. Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e l’iter istruttorio per la loro realizzazione.
  3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
  4. L’Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
  5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
  6. Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dell’Ufficio, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dell’Ufficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere un’intesa che preveda anche l’adeguamento del patto ordinario.

 Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

  1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.
  2. Il Comune può autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
  3. I cittadini possono a loro volta proporre all’amministrazione i beni comuni da inserire nell’elenco, trasmettendo la proposta all’Ufficio che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.
  4. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, all’Ufficio che pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta l’attività istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
  5. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l’Ufficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
  6. Al fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, l’Ufficio o il dirigente delegato competente può ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso un’assemblea dei beni comuni.
  7. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
  8. Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
  9. Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dell’approvazione da parte della Giunta, alla quale è rimessa la valutazione circa la sussistenza dell’interesse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.

 

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

 

Articolo 9 – Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

  1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
  2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena l’annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
  3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
  4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
  5. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
  6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
  7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono l’uso dell’immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
  8. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
  9. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell’articolo 838 Codice Civile.
  10. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

 

CAPO IV – FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

  1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell’ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
  2. Il Comune si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.
  3. Nell’ambito dei patti di collaborazione, l’Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
  4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
  1. l’uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
  2. l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle utenze;
  3. l’attribuzione all’amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
  4. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

5.Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di                         rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini
attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l’affiancamento               di  dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 11 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

  1. Il Comune può disporre esenzioni di specifici tributi per attività poste in essere nell’ambito dei patti di collaborazione.
  2. Le attività svolte nell’ambito dei patti di collaborazione che richiedono l’occupazione di suolo pubblico sono escluse dall’applicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.
  3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per l’applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  1.  si tratti di iniziative occasionali;
  2. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  3. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

4.Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15                          dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a
favore  delle formazioni sociali che svolgono attività nell’ambito dei patti di collaborazione di cui all’articolo 5              del presente regolamento.

Art. 12 – Facilitazioni

  1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l’ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
  2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell’istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e l’amministrazione.

Articolo 13 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

  1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d’uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
  2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
  3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 14 – Formazione

  1. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
  2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
  3. Il Comune collabora con gli operatori scolastici e con l’Ufficio per l’amministrazione condivisa affinché nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini.

Articolo 15 – Autofinanziamento

  1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
  2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell’ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all’autofinanziamento.

 

CAPO V – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 – Comunicazione di interesse generale

  1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale del Comune. 2. L’attività di comunicazione mira in particolare a:

 

  1. consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull’amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
  2. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  3. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l’individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

 

Articolo 17 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

  1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
  2. Il Comune si adopera per consentire un’efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l’organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
  3. Le modalità di svolgimento dell’attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
  4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  1. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
  2. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  3. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  4. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull’operato svolto.
  1. La valutazione deve contenere informazioni relative a:

 

  1. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  2. azioni e servizi resi;
  3. risultati raggiunti;
  4. risorse disponibili ed utilizzate.

 

 

CAPO VI – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 – Formazione per prevenire i rischi

  1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
  2. I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell’ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 19 – Responsabilità

  1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
  2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria attività.

Articolo 20 – Tentativo di conciliazione

  1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
  2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall’istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 – Clausole interpretative

  1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 22 – Entrata in vigore e sperimentazione

  1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.

Articolo 23 – Comunicazione on-line dell’amministrazione condivisa

  1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l’amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all’amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.

Articolo 24 – Disposizioni transitorie

  1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Ultimo aggiornamento

13 Aprile 2020, 11:20

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