Volontariato e Volontari

Volontario è colui che, senza scopo di lucro, dedica una certa parte del proprio tempo libero per scopi sociali ed altruistici.

 “Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.”
Articolo 2 Legge 266 del 11.08.1991.

Chi è un volontario di Protezione Civile?

E’ colui che, attraverso l’organizzazione in cui presta servizio, è iscritto alle liste di volontariato presenti negli appositi registri regionali e/o nazionali di Protezione Civile.

Le associazioni e i gruppi comunali.

“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”.
Articolo 18 Costituzione

L’ASSOCIAZIONE rappresenta una forma aggregativa regolamentata attraverso uno STATUTO che ne funge da regolamentazione. Lo statuto associativo è un documento registrato e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l’associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell’associazione è il presidente democraticamente eletto all’interno dell’associazione nelle forme statutarie. Per poter operare l’associazione deve aver stipulato una convenzione a livello comunale ed essere iscritta negli albi appositi della Protezione Civile. L’associazione è soggetta a norme di diritto privato.

IL GRUPPO COMUNALE viene, invece, costituito dall’Amministrazione Comunale mediante un Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il rappresentante legale del Gruppo Comunale è sempre il sindaco, che è la massima autorità di Protezione Civile a livello comunale. Il regolamento, oltre alle finalità di protezione civile che si intende perseguire, disciplina, tra l’altro, requisiti e modalità di accesso al gruppo, modalità di partecipazione all’attività del gruppo, gratuità per le prestazioni rese dai suoi componenti, modalità di attivazione e di funzionalità del gruppo e quant’altro il Comune voglia inserire come regolamento. Per poter operare come Gruppo di Protezione Civile inoltre, similmente alle associazioni, deve essere iscritto negli albi appositi della Protezione Civile. Il gruppo comunale è soggetto a norme di diritto pubblico.

Ultimo aggiornamento

13 Agosto 2021, 09:22

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