Volontario Ăš colui che, senza scopo di lucro, dedica una certa parte del proprio tempo libero per scopi sociali ed altruistici.
 âPer attivitĂ di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite lâorganizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .â
Articolo 2 Legge 266 del 11.08.1991.
Chi Ăš un volontario di Protezione Civile?
Eâ colui che, attraverso lâorganizzazione in cui presta servizio, Ăš iscritto alle liste di volontariato presenti negli appositi registri regionali e/o nazionali di Protezione Civile.
Le associazioni e i gruppi comunali.
âI cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penaleâ.
Articolo 18 Costituzione
LâASSOCIAZIONE rappresenta una forma aggregativa regolamentata attraverso uno STATUTO che ne funge da regolamentazione. Lo statuto associativo Ăš un documento registrato e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticitĂ della struttura, elettivitĂ e gratuitĂ delle cariche associative, gratuitĂ delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonchĂ© le modalitĂ di approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalitĂ di protezione civile che lâassociazione intende perseguire. Il rappresentante legale dellâassociazione Ăš il presidente democraticamente eletto allâinterno dellâassociazione nelle forme statutarie. Per poter operare lâassociazione deve aver stipulato una convenzione a livello comunale ed essere iscritta negli albi appositi della Protezione Civile. Lâassociazione Ăš soggetta a norme di diritto privato.
IL GRUPPO COMUNALEÂ viene, invece, costituito dallâAmministrazione Comunale mediante un Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il rappresentante legale del Gruppo Comunale Ăš sempre il sindaco, che Ăš la massima autoritĂ di Protezione Civile a livello comunale. Il regolamento, oltre alle finalitĂ di protezione civile che si intende perseguire, disciplina, tra lâaltro, requisiti e modalitĂ di accesso al gruppo, modalitĂ di partecipazione allâattivitĂ del gruppo, gratuitĂ per le prestazioni rese dai suoi componenti, modalitĂ di attivazione e di funzionalitĂ del gruppo e quantâaltro il Comune voglia inserire come regolamento. Per poter operare come Gruppo di Protezione Civile inoltre, similmente alle associazioni, deve essere iscritto negli albi appositi della Protezione Civile. Il gruppo comunale Ăš soggetto a norme di diritto pubblico.