REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONI PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LAÂ GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI
CAPO I â DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 â FinalitĂ , oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 â Definizioni
Articolo 3 â Principi generali
Articolo 4 â I cittadini attivi
Articolo 5 â Patto di collaborazione
CAPO II â DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 â Disposizioni generali
Articolo 7 â Patti di collaborazione ordinari
Articolo 8 â Patti di collaborazione complessi
CAPO III â CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 â Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
CAPO IV â FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 â Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 11 â Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
Articolo 12 â Facilitazioni
Articolo 13 â Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 14 â Formazione
Articolo 15 â Autofinanziamento
CAPO V â COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 â Comunicazione di interesse generale
Articolo 17 â Misurazione e valutazione delle attivitĂ di collaborazione
CAPO VI â RESPONSABILITĂ E VIGILANZA
Articolo 18 â Formazione per prevenire i rischi
Articolo 19 â Riparto delle responsabilitĂ
Articolo 20 â Tentativo di conciliazione
CAPO VII â DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 â Clausole interpretative
Articolo 22 â Entrata in vigore e sperimentazione
Articolo 23 â Comunicazione on-line dellâamministrazione condivisa
Articolo 24 â Disposizioni transitorie
CAPO I â DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 â FinalitĂ , oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e lâamministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
- Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dellâamministrazione comunale.
- Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le altre previsioni regolamentari del Comune che disciplinano lâerogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dellâarticolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Articolo 2 â Definizioni
Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
- beni comuni: i beni, materiali e immateriali, pubblici e privati, che i cittadini e lâamministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunitĂ e dei suoi membri, allâesercizio dei diritti fondamentali della persona ed allâinteresse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dellâarticolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva;
- Comune o amministrazione: il Comune di Corleone nelle sue diverse articolazioni
Istituzionali e organizzative; - cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietĂ orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di svolgere su un piano paritario attivitĂ di interesse generale;
- proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con lâamministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta puĂČ essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- patto di collaborazione: lâatto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono lâambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni che produce capitale sociale, facilita lâintegrazione, genera salute e rafforza i legami di comunitĂ ;
- rigenerazione: interventi dei cittadini volti al recupero dei beni comuni, con caratteri di inclusivitĂ , integrazione e sostenibilitĂ anche economica:
- gestione condivisa: interventi dei cittadini finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni, con caratteri di continuitĂ , inclusivitĂ , integrazione e sostenibilitĂ anche economica;
- spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietĂ pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- Ufficio per lâAmministrazione condivisa: Ăš lâufficio comunale trasversale ai Settori Comunali, con personale appartenente anche ai diversi Settori sotto il coordinamento dellâUfficio di Staff.
 Articolo 3 â Principi generali
- La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
- fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, lâamministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attivitĂ al perseguimento esclusivo di finalitĂ di interesse generale;
- pubblicitĂ e trasparenza: lâamministrazione garantisce la massima conoscibilitĂ delle opportunitĂ di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare lâimparzialitĂ nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilitĂ delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- responsabilitĂ : lâamministrazione valorizza la responsabilitĂ , propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonchĂ© quale presupposto necessario affinchĂ© la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili; d) inclusivitĂ e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attivitĂ ;
- pari opportunitĂ e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunitĂ per genere, origine, etĂ , cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilitĂ ;
- partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- sostenibilitĂ : lâamministrazione, nellâesercizio della discrezionalitĂ nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici nĂ© costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sullâutilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- proporzionalitĂ : lâamministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualitĂ richiesti per la proposta, lâistruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso Ăš funzionale;
- informalitĂ : lâamministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalitĂ solo quando ciĂČ Ăš previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilitĂ e semplicitĂ nella relazione, purchĂ© sia possibile garantire il rispetto dellâetica pubblica, cosĂŹ come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialitĂ , buon andamento, trasparenza e certezza;
- autonomia civica: lâamministrazione riconosce il valore costituzionale dellâautonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne lâesercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
- prossimitĂ e territorialitĂ : lâamministrazione riconosce nelle comunitĂ locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.
Articolo 4 â I cittadini attivi
- Lâintervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunitĂ , Ăš aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessitĂ di ulteriore titolo di legittimazione.
- I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalitĂ .
- Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui allâarticolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume lâimpegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
- Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune puĂČ, secondo modalitĂ concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
Articolo 5 â Patto di collaborazione
- Il patto di collaborazione Ăš lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciĂČ che Ăš necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
- Il contenuto del patto puĂČ variare in relazione al grado di complessitĂ degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
- Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessitĂ di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalitĂ di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- lâeventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- le modalitĂ di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- le misure di pubblicitĂ del patto e le modalitĂ di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
- lâeventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sullâandamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per lâinosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
- le cause e le modalità  di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessitĂ e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attivitĂ , nonchĂ© lâassunzione di responsabilitĂ secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
- le modalitĂ per lâadeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
CAPO II â DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 6 â Disposizioni generali
- La collaborazione con i cittadini attivi Ăš prevista quale funzione istituzionale dellâamministrazione ai sensi dellâart. 118 ultimo comma della Costituzione
- Â Lâorganizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimitĂ al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con lâamministrazione.
- Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua unâunitĂ organizzativa per il presidio del procedimento di realizzazione dellâamministrazione condivisa. Tale unitĂ organizzativa, denominata Ufficio per lâamministrazione condivisa (dâora innanzi Ufficio):
- attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nellâindividuazione di strumenti di sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
- raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
- monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
- raccoglie i dati necessari per lâelaborazione degli indicatori di processo e di impatto
- LâUfficio, per lo svolgimento delle attivitĂ di cui al comma 2 puĂČ avvalersi di un comitato consultivo composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente interessate.
Articolo 7 â Patti di collaborazione ordinari
- I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entitĂ , anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione al Comune attraverso lâUfficio secondo un modello che verrĂ messo a disposizione sul portale del Comune.
- Il modello nel portale del Comune contiene un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei piĂč frequenti interventi di cura di modesta entitĂ che i cittadini attivi possono realizzare e indica i presupposti, le condizioni e lâiter istruttorio per la loro realizzazione.
- A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attivitĂ di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attivitĂ culturali e formative.
- LâUfficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilitĂ tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale del Comune.
- Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il Dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla sua designazione come soggetto responsabile, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
- Nel caso in cui il Dirigente responsabile resti inerte, il Dirigente dellâUfficio, anche su istanza dei cittadini attivi interessati, diffida il Dirigente responsabile a concludere il procedimento entro ulteriori 7 giorni, scaduti i quali il Dirigente dellâUfficio avvia una procedura di consultazione e confronto obbligatorio tra dirigente responsabile e cittadini attivi per raggiungere unâintesa che preveda anche lâadeguamento del patto ordinario.
 Articolo 8 â Patti di collaborazione complessi
- I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attivitĂ complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attivitĂ di interesse generale.
- Il Comune puĂČ autonomamente individuare e proporre in apposito elenco ai cittadini i beni comuni che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi.
- I cittadini possono a loro volta proporre allâamministrazione i beni comuni da inserire nellâelenco, trasmettendo la proposta allâUfficio che la sottoporrĂ alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalitĂ perseguite con i patti di collaborazione complessi.
- I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi presentano la propria proposta di collaborazione, anche per via telematica, allâUfficio che pubblica sul portale del Comune lâavviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza e individua il Dirigente delegato alla sottoscrizione del patto di collaborazione, che svolge entro 30 giorni dalla presentazione della proposta lâattivitĂ istruttoria. Le ulteriori proposte di collaborazione devono essere presentate nel termine di 20 giorni dallâavvenuta pubblicazione dellâavviso e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale.
- Entro il termine dellâattivitĂ istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, lâUfficio lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.
- Al fine di dare maggiore pubblicitĂ alle proposte di collaborazione di cui al comma 3 e per conoscere istanze e bisogni della comunitĂ di riferimento, lâUfficio o il dirigente delegato competente puĂČ ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando entro 15 giorni dalla pubblicazione dellâavviso unâassemblea dei beni comuni.
- Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate piĂč proposte per patti di collaborazione complessi lâUfficio puĂČ avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
- Il Dirigente competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilitĂ tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dellâattivitĂ di valutazione, gli atti necessari alla presentazione di una delibera da approvare da parte della Giunta Comunale, che delibera entra ulteriori 30 giorni.
- Il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Dirigente competente a seguito dellâapprovazione da parte della Giunta, alla quale Ăš rimessa la valutazione circa la sussistenza dellâinteresse generale alla realizzazione del patto di collaborazione complesso.
CAPO III â CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 9 â Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici
- Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui allâarticolo 5 del presente Regolamento.
- I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attivitĂ o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena lâannullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
- Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione complessi devono pervenire allâamministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale lâintervento che si intende realizzare.
- Il patto di collaborazione puĂČ prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione, il restauro e la riqualificazione di beni immobili.
- La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessitĂ di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacitĂ tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. Lâassolvimento di tali obblighi puĂČ essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nellâaccordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.
- Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dellâintervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, cosĂŹ da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, lâaspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
- I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili prevedono lâuso dellâimmobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
- La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi piĂč lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
- Il Comune puĂČ promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietĂ di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dellâarticolo 838 Codice Civile.
- Il Comune puĂČ destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalitĂ organizzata ad esso assegnati.
CAPO IV â FORME DI SOSTEGNO
Articolo 10 â Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
- Il Comune puĂČ assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nellâambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
- Il Comune si impegna altresĂŹ a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilitĂ di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalitĂ flessibili e personalizzate.
- Nellâambito dei patti di collaborazione, lâAmministrazione non puĂČ in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
- Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione puĂČ prevedere lâattribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
- lâuso a titolo gratuito di immobili di proprietĂ comunale;
- lâattribuzione allâamministrazione delle spese relative alle utenze;
- lâattribuzione allâamministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
- la disponibilitĂ a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attivitĂ previste.
5.Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di             rigenerazione di beni comuni che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini
attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione puĂČ prevedere lâaffiancamento        di dipendenti comunali ai cittadini attivi.
Articolo 11 â Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Il Comune puĂČ disporre esenzioni di specifici tributi per attivitĂ poste in essere nellâambito dei patti di collaborazione.
- Le attivitĂ svolte nellâambito dei patti di collaborazione che richiedono lâoccupazione di suolo pubblico sono escluse dallâapplicazione del canone del Regolamento T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attivitĂ assimilabili a quelle svolte dal Comune per attivitĂ di pubblico interesse.
- Non costituiscono esercizio di attivitĂ commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento T.O.S.A.P. e per lâapplicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui allâarticolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- Â si tratti di iniziative occasionali;
- la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
4.Il Comune, nellâesercizio della potestĂ regolamentare prevista dallâarticolo 52 del Decreto Legislativo 15Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â dicembre 1997, n. 446, potrĂ disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a
favore delle formazioni sociali che svolgono attivitĂ nellâambito dei patti di collaborazione di cui allâarticolo 5       del presente regolamento.
Art. 12 â Facilitazioni
- I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per lâottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
- Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dellâistruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalitĂ semplificate per lo scambio di informazioni fra i cittadini attivi e lâamministrazione.
Articolo 13 â Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, puĂČ fornire in comodato dâuso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attivitĂ , compresi, per attivitĂ di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto allâuso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attivitĂ .
- Il patto di collaborazione puĂČ prevedere la possibilitĂ per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attivitĂ analoghe.
- Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.
Articolo 14 â Formazione
- Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti sia per i cittadini attivi, finalizzati a diffondere la cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi del presente regolamento.
- Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado lâeducazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, alunni e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune materiale e immateriale.
- Il Comune collabora con gli operatori scolastici e con lâUfficio per lâamministrazione condivisa affinchĂ© nel progettare i patti di collaborazione si tenga conto del punto di vista dei bambini.
Articolo 15 â Autofinanziamento
- Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
- Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione puĂČ prevedere la realizzazione di attivitĂ economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nellâambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate allâautofinanziamento.
CAPO V â COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 16 â Comunicazione di interesse generale
- Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento dellâamministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunitĂ di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni, prevedendo anche la realizzazione di unâarea dedicata nel portale del Comune. 2. LâattivitĂ di comunicazione mira in particolare a:
- consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sullâamministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
- favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
- mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati lâindividuazione delle situazioni per cui attivarsi.
Articolo 17 â Misurazione e valutazione delle attivitĂ di collaborazione
- La documentazione delle attivitĂ svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
- Il Comune si adopera per consentire unâefficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, lâorganizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.
- Le modalitĂ di svolgimento dellâattivitĂ di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
- La valutazione delle attivitĂ realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
- chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilitĂ e accessibilitĂ adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione Ăš destinata;
- comparabilitĂ : la tipologia di informazioni contenute e le modalitĂ della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtĂ con caratteristiche simili e di settore;
- periodicitĂ : le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilitĂ di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
- verificabilitĂ : i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sullâoperato svolto.
- La valutazione deve contenere informazioni relative a:
-
- obiettivi, indirizzi e prioritĂ di intervento;
- azioni e servizi resi;
- risultati raggiunti;
- risorse disponibili ed utilizzate.
CAPO VI â RESPONSABILITĂ E VIGILANZA
Articolo 18 â Formazione per prevenire i rischi
- Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attivitĂ previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza.
- I cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attivitĂ svolte nellâambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.
Articolo 19 â ResponsabilitĂ
- Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilitĂ connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto.
- I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nellâesercizio della propria attivitĂ .
Articolo 20 â Tentativo di conciliazione
- Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi puĂČ essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dallâamministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
- Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dallâistanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
CAPO VII â DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 21 â Clausole interpretative
- Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso piĂč favorevole alla possibilitĂ per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.
Articolo 22 â Entrata in vigore e sperimentazione
- Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dallâentrata in vigore.
Articolo 23 â Comunicazione on-line dellâamministrazione condivisa
- Al fine della corretta applicazione del presente regolamento lâamministrazione comunale si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata allâamministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrĂ soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonchĂ© facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini. I contenuti dello stesso portale debbono essere georeferenziati, usabili e accessibili sui principali dispositivi tecnologici.
Articolo 24 â Disposizioni transitorie
- Le esperienze di collaborazione giĂ avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
Pagina aggiornata il 14/07/2025